Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le pensioni non potranno essere inferiori a L. 150, ne' eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
