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[1]Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudicio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati.
[2]Nei casi di disponibilita' il tempo e' valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute e' computato per meta'.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
