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Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:
- a)Gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di eta' con 25 anni di servizio;
- b)Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermita' inabili a continuarlo o a riassumerlo;
- c)Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilita' per soppressione o riforma degli uffizi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
