Art. 1 (R.D. 4 marzo 1860)
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[1]REGII DECRETI annessi alla legge 30 giugno 1861, n.° 90, a termini dell'art. 1 di essa.
[2]4 marzo 1860
[3]VITTORIO EMANUELE II
[4]ECC. ECC. ECC.
[5]Visto il Trattato di Pace tra la Sardegna, la Francia e l'Austria ratificato in Torino il 17 novembre 1859;
[6]Viste le leggi 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'Armata di terra; 25 maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali e 11 luglio 1852 sulla riforma dei Sotto-Uffiziali e Soldati;
[7]Udito il Nostro Consiglio dei Ministri;
[8]Sulla proposta del Ministro della Guerra;
[9]Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
[10]Art. 1.
[11]I militari di qualunque grado, d'origine Lombardi o delle altre Provincie che fanno parte dei Nostri Dominii i quali, trovandosi al servizio del Governo Austriaco furono, per titolo meramente politico, privati del loro impiego, sono ristabiliti nei gradi loro ed ammessi al conseguimento della pensione di giubilazione o di riforma, a termini dei veglianti regolamenti, a far tempo dal 1.° gennaio del volgente anno.
Testo in vigore dal 25 luglio 1861 al 25 luglio 1861
