Art. 2 (R.D. 29 marzo 1860)
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Sono egualmente rese estensive le disposizioni contenute nel secondo dei mentovati Nostri Decreti 4 marzo 1860 alle vedove ed agli orfani di militari menzionati nel precedente articolo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
