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Nel primo de' due Decreti 4 marzo 1860, si intendono soppresse all'art. 2 le parole: «non fatto caso de' gradi che posteriormente egli possa aver conseguiti al servizio d'esteri Governi o de' Governi provvisorii di Lombardia e di Venezia negli anni 1848 e 1849.»
Testo in vigore dal 25 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
