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Le disposizioni contenute nei sovraccennati Decreti, relativi ai militari stati privati del loro grado ed impiego per titoli politici, sono altresi' riferibili a quelli di essi stati per gli stessi motivi spogliati della pensione di ritiro o di riforma, nella quale vengono percio' reintegrati colla decorrenza fissata dai predetti Decreti.
Testo in vigore dal 25 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
