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[1]L'esecuzione delle leggi sovra indicate, non che di quella del 13 novembre 1859 sugli stipendi dei Funzionari giudiziari, pubblicata con Decreto del 17 febbraio 1861, per le Provincie Siciliane, e' prorogata ugualmente al 1.° gennaio 1862.

[2]Il Codice penale pubblicato collo stesso Decreto avra esecuzione dal 1.° novembre 1861 colle modificazioni ed aggiunte apportate allo stesso col Decreto del Luogotenente delle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861.

Testo in vigore dal 30 giugno 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1861-06-30;56~art2 · fonte del testo

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