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I concessionari o loro surroganti, o la societa', dovranno designare una persona per ricevere le notificazioni od intimazioni che occorresse di loro indirizzare. Il membro designato eleggera' il suo domicilio nella capitale dello Stato. In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificanza od intimazione diretta alla societa' sara' valida quando venga fatta alla segreteria della prefettura della provincia nella capitale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
