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In tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni ed opere d'arte sino all'ammontare dell'intiera cauzione medesima, s'intenderanno di pien diritto passati in proprieta' dello Stato. In questa circostanza il Governo potra', se lo creda utile, provvedere al proseguimento ed al compimento della strada e delle opere tutte che rimasero imperfette col mezzo d'asta pubblica da aprirsi sulle basi della presente concessione, e previo estimo delle opere costruite od in via di costruzione, dei materiali provvisti e dei terreni acquistati. L'appalto sara' deliberato al migliore offerente, riconosciuto idoneo dall'Amministrazione superiore, esclusi pero' i concessionari decaduti ed i loro aventi causa.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
