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Qualora alla scadenza dei termini fissati all'articolo 1.° pel compimento ed apertura dell'esercizio della strada ferrata i concessionari non abbiano data piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto constare d'impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti da fatto proprio, essi s'intenderanno di pien diritto scaduti dalla concessione, senza che pero' occorra alcuna costituzione in mora.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
