Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se all'epoca del collaudo si troveranno mancanze o difetti contro le prescrizioni del capitolato, i concessionari dovranno tosto porvi riparo; ove essi non si prestassero a cio', vi supplira' l'Amministrazione superiore, che potra' a quest'uopo prevalersi delle lire centomila rimaste in deposito a termini dell'art. 63, e se questa somma non fosse sufficiente, si compensera' sui primi prodotti della strada devoluti alla societa'.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
