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Compiuta la linea compresa nella presente concessione, l'Amministrazione ne fara' eseguire un generale collaudo per mezzo di una Commissione in contraddittorio dei concessionari e loro delegati. Tale collaudo si riferira' a tutte le opere costituenti il corpo stradale, all'armamento della via, alle case di guardia, alle stazioni e loro edifizi accessori, al materiale fisso ed ai mobili degli uffizi ed attrezzi di cui a tenore dell'art. 39 devono essere corredate le stazioni, e generalmente a tutte le opere e spese cui la societa' e' tenuta, ed avra' per iscopo di assicurarsi che siano state adempiute le prescrizioni di questo capitolato e che nell'apertura della linea sia guarentita la pubblica sicurezza ed il servizio possa riuscire regolare, compiuto e permanente, nulla mancando di cio' che ad attuare quest'esercizio si richiede, eccetto il materiale mobile di carri e di tutti gli altri veicoli che devono essere provveduti dall'Amministrazione.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
