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I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili d'ogni specie ed in generale tutte le ferramenta lavorate e macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all'armamento della ferrovia ed allo allestimento delle stazioni che venissero introdotti dall'estero saranno ammessi in franchigia di dogana. Per ottenere questo favore dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
