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[1]L'Amministrazione riscuotera' l'intero prodotto brutto della strada, e dedotta la quota sovra stabilita all'articolo 44, ne versera' trimestralmente nella cassa dei concessionari la rimanenza, sulla quale pero' nei casi eventuali di danni prodotti da forza maggiore riterra' ancora le spese incontrate a ripararli, come e' stabilito all'articolo 54.
[2]I reso-conti trimestrali saranno compilati in modo approssimativo, non dovendosi operare che solo al principio di ciascun anno la definitiva chiusura e sistemazione detta contabilita' relativa all'anno precedente. Sul prodotto versato nella cassa della societa' sara' innanzi tutto prelevata la somma annua di lire trentamila per il pagamento assicurato di lire dieci a ciascuna delle azioni della ferrovia di Bra.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
