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La ferrovia sara' provveduta di tutti i raddoppiamenti di binari reputati necessari, di cui all'art. 10. Per assicurare l'adempimento del disposto di quell'articolo, i concessionari nel presentare i piani di dettaglio delle stazioni avranno cura che sieno corredati della delineazione dei binari di servizio che devono eseguirsi nelle stazioni medesime.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
