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La massicciata composta di ghiaia naturale e di sabbie che potranno ricavarsi a convenienti distanze avra' in base la larghezza di metri quattro, centimetri cinquanta; sara' alta centimetri cinquanta e disposta colle scarpe dell'uno per uno, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, cioe' senza rinfianchi di banchine.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
