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Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata, sia che appartengono al corpo stradale, sia ai manufatti od edifizi ad essa attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidita' assoluta e relativa all'uso cui sono destinati, e con materiali di buona qualita', scelti tra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle localita' attraversate dalla linea concessa o dalle vicine.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
