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Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata o di una strada ordinaria sia tale che consenta di potere con sua moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovra' essere preferito. In tal caso si dovra' conservare, alle strade provinciali in questi passaggi, la larghezza di metri sei e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza.
Testo in vigore dal 19 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
