Art. 1
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E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 21,900,000 delle quali:
- a)per fortificazioni.............. L. 13,000,000 b) per magazzini ed altre costruzioni militari. » 6,400,000 c) per l'armamento delle fortificazioni..... » 2,500,000 --------------- L. 21,900,000 ---------------
Testo in vigore dal 9 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
