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[1]Il personale di ogni categoria della Casa Reale dell'ex Regno delle Due Sicilie, che trovavasi in attivita' di servizio ovvero in disponibilita' al 1.° gennaio 1861, come pure i collocamenti a riposo e le nuove nomine che ebbero luogo a datare da tale epoca, rimangono ad esclusivo carico della Lista civile, s'inscriveranno per contro a carico dello Stato le pensioni accordate a tutto il 1860.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Dat. a Torino addi' 10 agosto 1862.

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.

[6]Quintino Sella.

Testo in vigore dal 21 agosto 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1862-08-10;755~art4 · fonte del testo

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