Art. 9 (Quaderno)
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[1]La Societa' concessionaria dovra' destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al Capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.
[2]Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, la Societa' e' in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto, indipendentemente da un apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il viaggio. Questo impiegato prendera' posto alla tavola dei passeggieri di prima classe a meta' prezzo della tariffa.
[3]Alle medesime condizioni la Societa' e' tenuta a trattare un medico del Corpo della Regia Marina, qualora il Governo stimasse imbarcarlo a bordo di ciascun piroscafo per curare la salute dei passeggieri ed equipaggio, e constatarne legalmente lo stato nelle dichiarazioni che i Capitani sono tenuti a fare verso i Supremi Magistrati di salute.
[4]Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potra' richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avra' a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
