Art. 8 (Quaderno)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Mediante la sovvenzione accordata dal Governo, la Societa' concessionaria sara' obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, siano originari o a destino dei Regi Stati, siano originari o a destino di Stati esteri, ivi compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, nonche' gli stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale relativo sempre ai servizi governativi, e come tale inscritto nel foglio di via.
[2]Il pagamento della sovvenzione verra' fatto per dodicesimi, mediante regolare mandato in capo al Direttore della Societa', il quale, per gli effetti che di ragione, dovra' eleggere domicilio nella citta' ove risiedera' la Societa'.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
