Art. 5 (Quaderno)
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[1]Prima della partenza dei piroscafi il Commissario del Governo dovra' riconoscere se l'immersione non ecceda il limite fissato pel carico intero, cioe' se il medesimo non sia caricato oltre la fissata linea d'acqua in carico, se l'equipaggio e' al completo, e verificare l'ora della partenza.
[2]Il Commissario del Governo potra' richiedere, in qualunque occasione, che gli sia data visione del giornale di bordo e dell'inventario degli oggetti, ed attrezzi necessari alla navigazione esistenti in ciascun piroscafo.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
