Art. 4 (Quaderno)
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[1]Nei porti italiani un Commissario del Governo sara' incaricato di vegliare all'esatta esecuzione delle condizioni del capitolato.
[2]I Commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, ma in modo di non ritardare la corsa, e potranno farsi accompagnare a quest'uopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
