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[1]Tutte le difficolta' a cui potesse dar luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausole del contratto saranno giudicate dal Consiglio di Stato, a meno che non trattisi di questioni di competenza della marina, nel qual caso sara' arbitro fra le parti il Consiglio d'ammiragliato, meno in quelle questioni che sono commesse al Consiglio d'arbitri.

[2]Fatto in Torino in doppio originale addi' 2 gennaio 1862.

[3]Ubaldino Peruzzi. Pietro Bastogi.

[4]Ulrico Geisser.

Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1862-08-03;741~quaderno-art24 · fonte del testo

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