Art. 2 (Quaderno)
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[1]Il Governo avra' facolta' di sopprimere degli approdi e stabilirne dei nuovi sempre che non si prolunghi la via.
[2]In questi casi le condizioni del contratto saranno pattuite di comune accordo.
[3]In caso di contestazione sara' giudice fra le parti un Consiglio di arbitri.
[4]Questo Consiglio di arbitri sara' composto di due persone a scelta del Governo e di due persone a scelta della Societa'.
[5]Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorita' di suffragi, alla quale sara' devoluta la presidenza. A parita' di voti, la scelta della quinta persona verra' fatta dal Presidente del Tribunale di commercio della citta' in cui ha od avra' sede il Ministero.
[6]Il Consiglio di Arbitri giudichera' e provvedera' inappellabilmente.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
