Art. 16 (Quaderno)
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[1]In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di far continuare o sospendere il servizio ed anche di prendere possesso dei bastimenti, retribuendo alla Societa' quel compenso che sara' determinato dal Consiglio d'arbitri del quale si parla all'articolo 2.
[2]Nel primo caso il Governo assumera' la garanzia dei piroscafi e d'ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.
[3]Nel secondo caso e per tutto il tempo in cui durera' la sospensione del servizio, cessera' la sovvenzione di cui all'articolo 1 della convenzione, ed i piroscafi della Societa' potranno essere presi a nolo dal Governo. Il prezzo e le condizioni del noleggio saranno fissati di comune accordo dal Consiglio d'arbitri, di cui all'articolo 2 del quaderno d'oneri, e verra' pure determinato il valore dei bastimenti da rimborsarsi alla Societa' nella circostanza che andassero perduti unicamente pel fatto di guerra, dovendo i rischi di mare, di fuoco od altri rimanere a carico della Societa'.
[4]Qualora al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verra' corrisposta alla Societa' durante l'interruzione del servizio un'equa indennita' da fissarsi di comune accordo o per mezzo del Consiglio d'arbitri summentovato.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
