Art. 14 (Quaderno)
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Le Societa' sara' obbligata al trasporto gratuito delle corrispondenze postali d'ogni genere ed al trasporto a prezzi ridotti delle persone di cui ai precedenti articoli 12 e 13 su quelle linee non contemplate nel contratto di cui venisse ad avere per conto proprio l'esercizio, e che fossero il prolungamento o una diramazione della linea concessa con questa convenzione.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
