Art. 13 (Quaderno)
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[1]Gli indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spesa dello Stato al prezzo di L. 5 al giorno compreso il vitto.
[2]Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal Console od Agente del Governo.
[3]Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso della Societa'.
[4]Al medesimo prezzo ed alle stesse condizioni saranno trasportati i malviventi, di cui verra' ordinato il rimpatrio dagli Agenti consolari.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
