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[1]Gli indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spesa dello Stato al prezzo di L. 5 al giorno compreso il vitto.

[2]Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal Console od Agente del Governo.

[3]Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso della Societa'.

[4]Al medesimo prezzo ed alle stesse condizioni saranno trasportati i malviventi, di cui verra' ordinato il rimpatrio dagli Agenti consolari.

Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-03;741~quaderno-art13 · fonte del testo

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