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[1]La Societa' concessionaria sara' tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili o militari che viaggiano per ragione di servizio alla meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.

[2]La Societa' non sara' pero' obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri maggiore di sei nei posti di prima e sei nei posti di seconda classe su ciascun piroscafo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-03;741~quaderno-art12 · fonte del testo

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