Art. 12 (Quaderno)
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[1]La Societa' concessionaria sara' tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili o militari che viaggiano per ragione di servizio alla meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.
[2]La Societa' non sara' pero' obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri maggiore di sei nei posti di prima e sei nei posti di seconda classe su ciascun piroscafo.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
