Art. 4 (Convenzione)
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[1]Tostoche' la ferrovia dell'Italia centrale sara' prolungata da Ancona fino a Brindisi, il Governo potra' trasferire la stazione di partenza da Ancona a Brindisi, con che pero' questo trasferimento sia giudicato effettuabile per le esigenze del servizio da una Commissione di uffiziali speciali nominata dal Governo.
[2]Questa traslocazione non dara' luogo ad indennita' a favore della Societa', e la sovvenzione convenuta all'art. 1 sara' portata a lire 33 per ogni lega marina, e cio' pel 2.° e 3.° quinquennio d'esercizio, ferma sempre la sovvenzione di lire 35 stabilita pel primo quinquennio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
