Art. 3 (Convenzione)
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[1]A guarentigia dell'anticipazione di 1,500,000 lire di cui all'articolo precedente rimarra' oppignorato al Governo tutto il materiale della Societa', il quale dovra' inoltre essere assicurato in capo al Governo.
[2]La Societa' sara' tenuta a provare l'assoluta e libera proprieta' dei bastimenti.
[3]Questa guarentigia verra' gradatamente ridotta in proporzione dei rimborsi che si verranno man mano effettuando.
[4]A tal fine verra' d'accordo dalle parti allestito uno stato indicativo della qualita' e quantita' del materiale con indicazione del valore che verra' firmato dalle parti o da' loro rappresentanti; verra' parimente designata la persona o le persone che dovranno avere la custodia del pegno; e l'atto contenente lo stato del materiale e l'elezione del custode sara' inscritto sul registro della marina, e fatto cenno di esso in note sulle patenti.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
