Art. 2 (Convenzione)
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[1]Per agevolare i mezzi alla Societa' di provvedersi del materiale occorrente al servizio, il Governo fara' un'anticipazione di un milione cinquecento mila lire, pagabili per quarti all'arrivo in Ancona di' ciascun piroscafo di spettanza della Societa' avente le qualita' prescritte dal quaderno d'oneri pel servizio definitivo.
[2]Quest'anticipazione non fruttera' interessi, e dovra' essere restituita al Governo in dieci annualita' di lire centocinquanta mila ciascuna, pagabili nei dieci anni successivi al primo anno di esercizio, e mediante una ritenenza mensile di lire 12,500 sulla quota della sovvenzione normale accordata dal Governo.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
