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[1]La concessione anzidetta e' fatta alla ragion sociale Carlo Mark Palmer e Compagnia sotto condizione che nel termine di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge il medesimo sia obbligato di costituire una Societa' anonima con azioni al portatore con sede e domicilio in Italia, la quale assuma in se' tutti i diritti e gli obblighi della concessione, ed abbia la piena ed esclusiva proprieta' de' bastimenti, e di sottoporre dentro lo stesso termine gli Statuti di essa all'approvazione del Governo nella forma prescritta dalle leggi vigenti nelle antiche Provincie del Regno.
[2]I Direttori della Societa' saranno sempre cittadini del Regno Italiano.
Testo in vigore dal 20 agosto 1862 al 9 maggio 2025
