Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1932 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Agli effetti della determinazione degli anni di servizio richiesti dalle leggi per i collocamenti di autorita' in ausiliaria del personale militare, ed a riposo, senza domanda, del personale militare e civile dello Stato, non si considerano gli aumenti di favore per campagne di guerra, salvo che concorra il consenso scritto degli interessati.
[8]La stessa norma si applica ai fini del raggiungimento del diritto al massimo della pensione di riposo da parte degli ufficiali che, per esclusione dall'avanzamento, siano da collocarsi in ausiliaria, fermo il periodo massimo di otto anni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dall'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 23 maggio 1932 - Anno X
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Gazzera - Mosconi
[13]Sirianni - Balbo.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 luglio 1932 al 9 ottobre 2010
