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[1]Il Consiglio generale:
[2]1° esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, formulando proposte per l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni;
[3]2° delibera sulla costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;
[4]3° giudica i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731;
[5]4° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che gli vengano sottoposte dal Ministero delle corporazioni o dal presidente.
[6]Il regolamento potra' stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio.
[7]Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie, quando lo stabilisca il presidente o lo richieda il Ministro per le corporazioni, il Comitato di presidenza o la meta' dei suoi membri.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
