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[1]Oltre ad esercitare la attribuzioni indicate nell'art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1027, i Consigli provinciali dell'economia corporativa:
[2]1° promuovono il coordinamento, nell'ambito provinciale, delle attivita' delle varie organizzazioni sindacali e degli enti complementari, in quanto sia diretto, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della Carta del Lavoro, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione;
[3]2° promuovono il coordinamento dell'attivita' assistenziale esercitata dalle Associazioni sindacali e dagli Istituti od enti dalle stesse costituiti o promossi ai sensi dell'articolo 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del Lavoro;
[4]3° adempiono al controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella Provincia, alla loro coordinazione ed alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, in luogo della Sezione lavoro e previdenza sociale, che viene soppressa, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto li decreto 29 marzo 1928, n. 1003.
[5]In deroga all'art. 2 del R. Decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, le attribuzioni di cui al n. 2 di detto articolo, riguardanti il promuovimento delle iniziative di carattere economico, sono esercitate dai Consigli provinciali dell'economia corporativa.
[6]Le disposizioni di cui al n. 3 del medesimo art. 2 del R. decreto legge 16 giugno 1927, n. 1071, riguardanti la costituzione di parte civile nei giudizi per frode, sono abrogate.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
