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[1]Sono membri di diritto del Consiglio:
[2]1° l'ispettore corporativo;
[3]2° l'ispettore regionale agrario;
[4]3° il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;
[5]4º il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale;
[6]5° il capo del competente ufficio del Genio civile;
[7]6° il veterinario provinciale.
[8]Essi partecipano alle adunanze del Consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi, con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo.
[9]I dirigenti degli uffici locali delle altre Amministrazioni dello Stato aventi competenze nella Provincia possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio, con deliberazione del presidente.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
