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[1]I consiglieri, nel numero che sara' fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sono designati dalle Associazioni professionali, giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti operanti nella Provincia.

[2]La rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro deve essere eguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati.

[3]Il Ministro per le corporazioni ha facolta' di ammettere alla designazione, fino al numero di sei consiglieri, l'Ente nazionale della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonche' altre istituzioni ed enti pubblici, che abbiano sede o esplichino attivita' nella

[4]Provincia, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

[5]La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri e l'eventuale ammissione di altri enti alla designazione di una parte di essi e' fatta con decreto del Ministro per le corporazioni.

[6]I consiglieri sono nominati con decreto del prefetto.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;875~art3 · fonte del testo

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