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[1]Su richiesta dei Consigli interessati o di ufficio, il Ministro per le corporazioni puo' disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o Uffici di una stessa regione o di provincie limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti servizi speciali presso il Consiglio o l'Ufficio del capoluogo di regione o comunque presso uno dei medesimi Consigli o Uffici interessati.
[2]Si puo' provvedere allo stesso modo per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti piu' Consigli o Uffici.
[3]Alla costituzione di servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.
[4]Le spese per tali servizi e studi sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
