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[1]Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, omettano di fare cio' a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalita' essenziali dell'ente, il Ministro per le corporazioni puo' ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.
[2]Il Ministro per le corporazioni puo', inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o di ufficio, annullare le deliberazioni degli organi del consiglio, quando siano contrarie alle leggi, regolamenti o alla finalita' essenziali dell'ente.
[3]La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.
[4]All'annullamento delle deliberazioni riguardanti la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
