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[1]Le sezioni:
[2]1° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;
[3]2° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive attribuzioni;
[4]3° compiono le indagini, gli studi e le ricerche che gli altri organi del consiglio loro assegnano e trasmettono al presidente del Consiglio le opportune relazioni.
[5]Ciascuna sezione e' convocata dal suo presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la meta' dei suoi membri.
[6]Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa dispone la convocazione di due n piu' sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente piu' categorie di attivita' produttive rappresentate in sezioni diverse.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
