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Il presidente del Collegio centrale arbitrale di cui all'articolo 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, puo', con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominato fra i magistrati di Cassazione ancorche' collocati a riposo. In tal caso restera' in carica fino al 30 giugno 1941-XIX.
Testo in vigore dal 16 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
