Art. 2
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E' autorizzata a tal fine la spesa di L. 10.000.000 quale contributo dello Stato, che non potra' essere aumentato per alcun motivo, e che sara' inserita nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, per L. 3.500.000 in ciascuno degli esercizi 1937-38 e 1938-39 e per lire 3.000.000 nell'esercizio 1939-40.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
