Art. 1
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[1]Per completare la sistemazione edilizia della Regia universita' e dei Regi istituti superiori di Bologna sara' stipulata fra lo Stato e gli Enti locali una convenzione suppletiva da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici.
[2]L'alta sorveglianza sui lavori e' deferita al Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
