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E' autorizzata a tal fine la spesa complessiva di lire 15.000.000, quale contributo dello Stato, che non potra' essere superato per alcun motivo e che sara' assegnato per lire 9.000.000 al compimento delle opere di assetto degli Ospedali delle Cliniche universitarie, e per L. 6.000.000 alla sistemazione della Regia opera di maternita' e della Regia clinica ostetrico-ginecologica.

Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1284~art2 · fonte del testo

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