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[1]Con apposite convenzioni, che saranno stipulate con gli Enti interessati, sara' provveduto al compimento delle opere di assetto edilizio degli Ospedali e delle Cliniche universitarie di Torino, affidate al Consorzio di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 3, ed alla nuova sistemazione edilizia della Regia opera di maternita' e della Regia clinica ostetrico-ginecologica di Torino.
[2]Le dette convenzioni saranno approvate con decreti emanati dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici.
[3]L'alta sorveglianza sui lavori e' deferita al Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
