L'ordinamento dei singoli corsi e degli esami di profitto e di diploma, la determinazione degli organi direttivi dei corsi, il conferimento degli incarichi di insegnamento, la composizione delle Commissioni esaminatrici, le retribuzioni da corrispondere e quanto altro occorra per l'attuazione di detti corsi formeranno oggetto di apposito successivo provvedimento da emanare ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro. Le misure dei contributi di frequenza o di esame degli allievi interessati restano fissate come segue: 1° ciascun allievo o allieva che dovra' frequentare uno o piu' corsi straordinari dovra' versare:

  • a)contributo per ogni corso di............ L. 5000 b) sopratassa di esame di................ L. 600 c) costo diploma di................... L. 500 2° ciascun allievo o allieva che dovra' sostenere i soli esami di diploma dovra' versare:
  • a)contributo di.................... L. 1000 b) sopratassa di esame di................ L. 600 c) costo diploma di................... L. 500 I corsi saranno svolti dal Ministero della pubblica istruzione. Alle spese per il loro funzionamento sara' provveduto mediante i predetti contributi degli allievi interessati.

Testo vigente dal 7 luglio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;415~art2 · fonte del testo

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