Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1971, n. 114

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1970

La L. 24 febbraio 1971, n. 114 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."

Testo in vigore dal 16 aprile 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1955 al 16 aprile 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1971, n. 114

    La L. 24 febbraio 1971, n. 114 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-02-27;83~art1 · fonte del testo

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